(+39) 055 0763054

·

firm@jmu.it

·

Via Bonifacio Lupi 29, 50129 Firenze

Italiano
English

Trust

JMU Law Firm presta assistenza in materia di trust immobiliari e mobiliari (con oggetto denaro, partecipazioni, strumenti finanziari, opere d’arte, ecc.), interni o esteri.
Di seguito, vengono indicati taluni degli aspetti che vengono esaminati e valutati in materia di trust:

  • atto istitutivo del trust e volontà del disponente (settlor),
  • programma che l’amministratore fiduciario (trustee) dovrà eseguire in favore del beneficiario e sotto l’eventuale controllo (protector),
  • tipologia più adeguata al bisogno specifico (trust traslativo, di garanzia, autodichiarato, ecc.),
  • scelta della legge regolatrice e rapporti tra gli ordinamenti giuridici coinvolti
  • implicazioni fiscali della dotazione, gestione e scioglimento finale (imposte indirette, dirette e locali, ecc.),
  • controversie che possono insorgere sia all’interno del trust che nei rapporti con soggetti terzi,
  • istituzione di trust domestici quali strumenti di attuazione di trust stranieri.

I professionisti dello Studio già ricoprono il ruolo di trustee.

Lo Studio assiste il Cliente anche in forme di segregazione patrimoniale del tutto simili al trust, come il contratto di affidamento fiduciario o il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c., attraverso i quali determinati beni del soggetto disponente vengono impiegati per scopi prestabiliti e meritevoli di tutela (ad esempio, per la protezione di persone anziane o fragili).

Con il contratto di affidamento fiduciario, il disponente (affidante) individua determinati beni del proprio patrimonio, senza alcuna limitazione di tipologia, per attribuirli in proprietà ad un terzo incaricato (affidatario), che dovrà impiegarli a vantaggio di uno o più soggetti beneficiari e secondo un programma prestabilito.

Con il vincolo di destinazione, invece, possono segregarsi soltanto beni immobili o mobili registrati, i quali, pur rimanendo nel patrimonio dello stesso disponente (ma è possibile anche il trasferimento a terzi), restano vincolati al perseguimento dell’interesse meritevole di tutela stabilito nel programma, e comunque per una durata non superiore a 90 anni.

Area di attività 'Diritto del commercio internazionale'